Cos’è l’ecobonus, scadenze e beneficiari

L’ECOBONUS per le ristrutturazioni è un credito d’imposta introdotto dal governo per promuovere la riqualificazione energetica globale di un immobile unifamiliare o di una singola unità immobiliare.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’ECOBONUS ed anche la possibilità di sconto in fattura/cessione credito fino al 31 dicembre 2024.
Possono essere beneficiare dell’ECOBONUS tutti i contribuenti residenti e non in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono o detengono l’immobile oggetto d’intervento e ne sostengono le spese.

 

I requisiti principali del beneficiario sono:

  • deve pagare le spese tramite bonifico parlante (non necessario per i titolari di reddito di impresa);
  • pagare le tasse in Italia.

 

In particolare, i soggetti ammessi all’agevolazione sono:

  • persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
  •  contribuenti titolari di reddito d’impresa;
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (associazioni, comitati, consorzi, circoli….).

Questo significa che l’Ecobonus può essere utilizzato da tutti, aziende comprese.

 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali e gli inquilini.
Anche il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e il convivente more uxorio anche se non proprietari dell’immobile oggetto di intervento.

 

Quali sono gli interventi ammessi in cui rientrano i serramenti?

Vediamo quali sono gli interventi in cui rientra la sostituzione dei serramenti e dei relativi accessori:

  • sostituzione di infissi in ambito riqualificazione energetica globale di immobile unifamiliare o singola unità immobiliare. Questo intervento richiede l’intervento di un asseveratore che dovrà fare progetto ed APE prima/dopo con vantaggio che tutte le spese potranno essere portate in detrazione al 65%;
  • sostituzione di infissi su intervento nell’involucro edilizio rispettando un valore limite di trasmittanza termica Uw del serramento in base alla zona climatica;
  • sostituzione o installazione di nuove schermature solari o sola sostituzione di chiusure oscuranti;
  • sostituzione o coibentazione cassonetti anche se non contestuale alla sostituzione del serramento.

 

Quali sono le spese detraibili con l’ecobonus?

Per poter beneficiare dell’ECOBONUS sui serramenti, è necessario sostenere una o più spese relative a:

  • fornitura e posa di infissi esterni, porte d’ingresso in sostituzione agli esistenti;
  • fornitura e posa di chiusure oscuranti quali scuri, persiane ed avvolgibili in contemporanea ai serramenti;
  • coibentazione o sostituzione cassonetti rispettando i valori limite delle trasmittanze previste per gli infissi esterni;
  • prestazioni professionali per progettazione e realizzazione intervento quali misure, sopralluoghi, redazione di dichiarazione Requisiti Tecnici e Congruità Spesa, dichiarazioni ENEA, parcella del tecnico per presentazione pratica edilizia, parcella del commercialista per visto di conformità e del tecnico che assevera la congruità spesa in caso di sconto in fattura.

 

Per fornitura e posa di schermature solari, sia in sostituzione che nuove, e/o sole chiusure oscuranti (queste ultime non contestuali alla sostituzione di infissi), si possono portare in detrazione spese come:

  • fornitura e posa di schermature solari come veneziane interne, esterne o integrate al vetro, tende, frangisole, cappottine, tende a bracci e/o chiusure oscuranti quali scuri, persiane e avvolgibili);
  • smontaggio e dismissione di vecchie schermature/chiusure;
  • prestazioni professionali come presa di misure, sopralluoghi….

 

Spesa massima ammissibile

Fino al 5 ottobre 2020 era possibile detrarre tutto il costo dell’intero intervento di sostituzione infissi purché la spesa non superasse i € 120.000,00, ovvero il massimale globale ammissibile, che consentiva una detrazione massima di € 60.000,00 (il 50% della spesa).
Importo in cui erano presenti spese relative all’intervento (finestre e chiusure oscuranti sostituzione in concomitanza ai serramenti e relativi accessori oltre al costo della pratica ENEA).
In caso di contemporanea coibentazione di pareti, esempio cappotto termico, di solai o del tetto anche queste dovevano rientrare nei € 120.000,00.
Per le schermature solari e/o chiusure oscuranti (senza sostituzione di infissi), queste avevano un tetto a parte di € 120.000,00 dunque una detrazione ulteriore di € 60.000,00 (il 50% della spesa).

Purtroppo però, dal 6 ottobre 2020, dopo l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Ecobonus, si è aggiunta anche il vincolo di rispettabilità dei massimali unitari di spesa riportati nell’Allegato I, ovvero bisogna che i prodotti non superino i costi massimali al mq fissati dal Decreto.

ATTENZIONE: Il Decreto MITE del 14/02/2022 ha modificato l’Allegato I inserendo nuovi massimali unitari di spesa.
Dunque, dal 15 aprile 2022, si deve fare riferimento al massimali del nuovo Allegato I.

 

Massimali di spesa

Se la pratica edilizia è stata presentata in comune a partire dal 15 aprile 2022, si applicano i nuovi massimali.
Se la pratica edilizia è stata presentata in comune prima del 15 aprile 2022, si applicano i vecchi massimali.
Per gli interventi di edilizia libera (pratica edilizia non necessaria), vige la data del primo bonifico di pagamento acconto.
Se il bonifico fosse fatto successivamente al 14 aprile 2022, indipendentemente da data contratto e fattura, si applicano i nuovi massimali del prezziario MITE.

 

Massimali di spesa unitari entro la data del 14 aprile 2022

Per infissi e cassonetti (questi ultimi chiamati infissi opachi), i massimali unitari al mq indicati nel vecchio Allegato I sono:

ZONE CLIMATICHE A, B, C
Serramento € 550,00/mq
Serramento con chiusura oscurante € 650,00/mq

ZONE CLIMATICHE D, E, F
Serramento € 650,00/mq
Serramento con chiusura oscurante € 750,00/mq

ZONE CLIMATICHE A, B, C, D, E, F
Schermatura solare e/o chiusura oscurante € 230,00/mq

Fino al 14 aprile 2022, vi sono anche delle spese che non devono rispettare un massimale unitario ovvero l’importo dell’iva, i costi dei rilievi misure, elaborazione tavole di posa, (prima compresi nel costo del serramento), dichiarazione Requisiti Tecnici e Congruità Spesa nonché costi di posa in opera e opere complementari come controtelai, coprifili…).

 

Massimali di spesa unitari dal 15 aprile 2022

Per infissi e cassonetti, i massimali unitari al mq indicati nel nuovo Allegato I sono:

ZONE CLIMATICHE A, B, C
Serramento € 660,00/mq
Serramento con chiusura oscurante € 780,00/mq

ZONE CLIMATICHE D, E, F
Serramento € 780,00/mq
Serramento con chiusura oscurante € 900,00/mq

ZONE CLIMATICHE A, B, C, D, E, F
Schermatura solare e/o chiusura oscurante € 276,00/mq

Dal 15 aprile 2022, anche il nuovo Allegato I prevede delle spese che non devono rispettare un massimale unitario ovvero l’importo dell’iva, prestazioni professionali e opere relative a installazione e manodopera per messa in opera dei beni.

 

Verifica rispetto dei massimali ed eventuale eccedenza

In caso di sola sostituzione di serramenti in edilizia libera ed indipendentemente da applicazione o meno di sconto in fattura, è sufficiente la Dichiarazione di Congruità della Spesa redatta dal fornitore ovvero il serramentista.
In caso di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro, ci sono tre casi da analizzare:

  • il cliente non chiede lo sconto in fattura: è sufficiente la “Dichiarazione di Congruità della spesa” redatta dal fornitore;
  • il cliente chiede lo sconto in fattura ma l’importo complessivo dei lavori, per i quali si è presentata la pratica in Comune è inferiore a € 10.000,00: è sufficiente la “Dichiarazione di Congruità della spesa” redatta dal fornitore;
  • il cliente chiede lo sconto in fattura e l’importo complessivo dei lavori, per i quali si è presentata la pratica in Comune è superiore a € 10.000,00: serve l’Asseverazione di Congruità della spesa redatta da Tecnico Abilitato.

Può succedere che la fornitura di infissi/schermature solari/chiusure oscuranti ecceda il massimale previsto, pertanto il serramentista dovrà fare due fatture.
Una fattura detraibile con spesa inferiore o uguale all’importo massimo detraibile ed una per l’importo eccedente che non sarà detraibile.

 

Requisiti immobile e requisiti manufatti

L’immobile oggetto di intervento, in caso di sostituzione di serramenti, alla data di inizio lavori deve essere:

  • esistente ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • in regola con i pagamenti di eventuali contributi;
  • dotato di riscaldamento fisso funzionante alimentato a qualsiasi vettore energetico come gas, gasolio, energia elettrica, biomassa…., senza dover rispettare un valore minimo di potenza nominale.

 

Per interventi di sostituzione/installazione schermature solari/chiusure oscuranti, l’immobile alla data di inizio lavori deve essere:

  • esistente ovvero accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • in regola con i pagamenti di eventuali contributi.

 

I requisiti che, invece, devono avere i serramenti sono:

  • deve essere una sostituzione di elementi già esistenti e/o su parti e non come installazione su un ampliamento di edificio (è possibile inserire anche i serramenti che cambiano dimensione o posizione e anche nuove aperture purché la somma delle superfici post intervento sia uguale o minore rispetto a quella di prima dell’intervento ma solo in caso di ristrutturazione;
  • il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • con lavori a partire dal 6 ottobre 2020 i valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti devono avere valori inferiori o uguali a quelli indicati nella tabella 1 dell’Allegato E:

ZONA CLIMATICA A,B
≤ 2,60 W/mq*K

ZONA CLIMATICA C
≤ 1,75 W/mq*K

ZONA CLIMATICA D
≤ 1,67 W/mq*K

ZONA CLIMATICA E
≤ 1,30 W/mq*K

ZONA CLIMATICA F
≤ 1,00 W/mq*K

 

Prima del 6 ottobre 2020 i valori erano più alti:

ZONA CLIMATICA A
≤ 3,70 W/mq*K

ZONA CLIMATICA B
≤ 2,40 W/mq*K

ZONA CLIMATICA C
≤ 2,10 W/mq*K

ZONA CLIMATICA D
≤ 2,00 W/mq*K

ZONA CLIMATICA E
≤ 1,80 W/mq*K

ZONA CLIMATICA F
≤ 1,60 W/mq*K

 

I requisiti che devono avere le schermature solari sono:

  • applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non montabili/smontabili dall’utente;
  • posti a protezione di superfici vetrate esposte da est a ovest passando per il sud;
  • installati all’interno o all’esterno della superficie vetrata o integrati;
  • mobili (orientabili, impacchettabili, retraibili);
  • schermature tecniche ovvero non elementi di arredo;
  • con valore gtot inferiore o uguale a 0,35, valutato in abbinamento a vetro tipo C;
  • dotate di marcatura CE.

 

Per le sostituzioni o nuove installazioni di chiusure oscuranti, senza contestuale sostituzione di serramenti, i requisiti sono:

  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non montabili/smontabili dall’utente;
  • poste a protezione di superfici vetrate qualunque sia la sua esposizione;
  • con valore di resistenza termica supplementare superiore rispetto ai precedenti sostituiti;
  • dotate di marcatura CE.

 

Pratica ENEA

La pratica ENEA è indispensabile per usufruire dell’ECOBONUS.
Deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data del verbale di collaudo delle opere compilando la “Scheda Descrittiva dell’Intervento” sul sito web per le detrazioni fiscali ECOBONUS relativo all’anno in cui essi sono terminati.
Nel caso l’intervento si riferisca ad una singola unità immobiliare, la “Scheda Descrittiva” può essere redatta anche dal soggetto beneficiario mentre, in tutti gli altri casi (parti comuni condominiali), la scheda deve essere redatta da tecnico abilitato.

 

Fruibilità detrazioni e visto conformità

Le detrazioni possono essere:

  • utilizzate direttamente dai beneficiari in compensazione con le tasse da pagare nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo;
  • utilizzate sotto forma di sconto in fattura al 50%, ovvero pagamento i serramenti la metà dell’importo e cedendo il credito al fornitore che lo metterà in compensazione o lo cederà ad un acquirente;
  • cedute dal beneficiario, dopo il pagamento della fattura di saldo, come credito di imposta a qualsiasi soggetto come le banche.
In caso di 50% sconto in fattura, il visto di conformità (rilasciato dal soggetto che carica la comunicazione di sconto in fattura/cessione credito sul sito dell’Agenzia delle Entrate), è necessario solo nel caso in cui l’intervento non è in edilizia libera e l’importo complessivo dei lavori supera i € 10.000,00.