Nel testo definitivo della Manovra Finanziaria firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stata inserita la proroga del 55% riguardo alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il comma all'articolo 4 della Manovra che contiene la conferma del 55% è il seguente:
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole " 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
La manovra interviene quindi sulla Legge di Stabilità 2011 (Legge 220/2010) spostando dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la scadenza della detrazione del 55% così come disciplinata dalla normativa vigente (articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 296/2006) e dispone che dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica siano assimilate a quelle per le ristrutturazioni.
Dal 1° gennaio 2013 la detrazione scenderà al 36% e sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir (Dpr 917/1986).
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Le detrazioni del 55% sull'imposta lorda sul reddito, introdotte dalla legge finanziaria 2007 e confermate dalle leggi finanziarie successive fino al 31 dicembre 2010, sono applicabili a spese sostenute per l'esecuzione di interventi su chiusure trasparenti (finestre, portefinestre, ecc.), che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di chiusure trasparenti inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati.
All'atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in:
In ogni caso le nuove chiusure trasparenti oppure le chiusure trasparenti esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento, dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2008. E' di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori.
| Zona Climatica | Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008) | Limiti previsti dal DM |
| A | 3,9 | 3,7 |
| B | 2,6 | 2,4 |
| C | 2,1 | 2,1 |
| D | 2,0 | 2,0 |
| E | 1,6 | 1,8 |
| F | 1,4 | 1,6 |
Le detrazioni fiscali del 55% spettano a tutti: sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche [liberi professionisti, imprese, alberghi, soggetti titolari di reddito di impresa in genere], proprietari o affittuari di unità immobiliari/edifici.
È possibile detrarre sino a un massimo di 60.000 euro dall'imposta lorda sul reddito da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Nella fattispecie trattasi detrazioni sull'imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull'imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di Euro 60.000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi. La detrazione è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di nuove finestre oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il Contribuente.
Nel caso in cui la sostituzione delle finestre oppure delle sole vetrazioni siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Nel caso in cui l'intervento di sostituzione delle finestre consista nella mera prosecuzione di intervento iniziato nel 2008, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si deve tener conto anche della detrazione fruita nell'anno 2008.
Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario effettuare i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato:
NOTA: Per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria
Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:
"Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in ... via ... [rif. L.296/06, L. 244/07 e succ. mod. ] - rif. Fattura n° ... del ... emessa da ... (P.IVA ...)"
E' detraibile ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso:
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